Da venerdì 15 ottobre diventa obbligatorio il green pass come strumento indispensabile di accesso al lavoro. Questo obbligo riguarderà 14,6 milioni di dipendenti di aziende private, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9 milioni di autonomi. Da questa data, tutti dovranno possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde che attesta la vaccinazione anti-Covid, l’avvenuta guarigione dall’infezione o la negatività a un tampone.

Abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Sparpaglione di fare un po’ di chiarezza su questo nuovo obbligo, sia lato azienda che lavoratore. Stefano Sparpaglione è un esperto di Diritto del Lavoro e socio A.G.I. (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e co-fondatore dello Studio Legale Sparpaglione di Milano.

Green Pass

Avv. Stefano Sparpaglione

Buongiorno Stefano, dal 15 ottobre entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Ci spieghi meglio questa norma e chi impatterà?

Buongiorno Alessandra. La normativa inciderà su datori di lavoro e committenti, sia pubblici che privati, nonché su tutte le categorie di lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori, tirocinanti, volontari. L’introduzione dell’obbligo comporta che dal 15 Ottobre fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 Dicembre 2021), per prestare la propria attività ed accedere ai luoghi di lavoro, sarà indispensabile possedere ed esibire, su richiesta del Datore di lavoro o del Committente, la certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero l’avvenuta guarigione da COVID-19 (con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2), ovvero infine l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Unici soggetti dispensati dall’obbligo saranno i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti che implicazioni comporta questa norma? E per i liberi professionisti?

Le aziende con meno di 15 dipendenti, così come ogni altro datore di lavoro, saranno soggette alla predisposizione ed all’esecuzione delle procedure di verifica del possesso della certificazione verde.

In caso di accertamento di assenza della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, l’azienda potrà sospendere il lavoratore per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro stipulato con il dipendente assunto in sostituzione ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021. Da questo punto di vista la normativa si differenzia dalle prescrizioni destinate alle aziende pubbliche ed a quelle private con più di 15 dipendenti per le quali, in caso di accertamento di assenza del Green Pass, vi è l’obbligo di allontanare il dipendente e di considerarlo assente ingiustificato fino al giorno in cui si doterà ed esibirà la certificazione ed in ogni caso non oltre il 31 Dicembre 2021.

I liberi professionisti sono soggetti all’obbligo di Green Pass tanto quanto i lavoratori subordinati posto che la normativa non fa alcuna distinzione in relazione alla tipologia di contratto e/o di qualifica lavorativa del prestatore di lavoro.

Cosa succede per i lavoratori in smartworking? Dovranno avere comunque il Green Pass?

Sul punto la normativa non fornisce indicazioni chiare. Il Decreto 127/2021 estende l’obbligo di Green Pass a tutti luoghi di lavoro, ove per luogo di lavoro deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore renda la propria prestazione, a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli.
Come sappiamo lo smartworking è una modalità di prestazione dell’attività lavorativa che legittima il dipendente a svolgere le proprie mansioni al di fuori dei locali aziendali e che non consente al datore di lavoro di predeterminare il luogo di esecuzione della prestazione (essendo quest’ultima rimessa alla discrezionalità del lavoratore). Quel che è certo, tuttavia, è che anche con riferimento alle prestazioni rese in regime di smartworking il datore di lavoro resta responsabile della tutela della salute psicofisica del dipendente.
In un simile contesto, non essendovi peraltro alcuna specifica esenzione prevista dal Decreto con riferimento agli smartworker, ritengo che l’obbligo di Green Pass debba considerarsi esteso anche a loro e questo nonostante il fatto non vi sia ancora alcuna indicazione, né normativa, né operativa, che consenta al datore di lavoro di esercitare il potere/dovere di controllo del possesso della Certificazione Verde da remoto (è allo studio un nuovo DPCM contenente linee guida per le procedure di verifica del Green Pass e di cui ci si auspica la pubblicazione nei prossimi giorni).
Quel che è certo è che la modalità di prestazione dell’attività da remoto non può essere un modo per eludere l’obbligo di possesso del Green Pass.

Negli uffici rimane l’obbligo di mascherina e distanziamento?

Assolutamente si. L’introduzione di quest’obbligo non fa venire meno le misure di prevenzione e contenimento Covid già adottati dalle Aziende.

Quali sono le procedure organizzative richieste al datore di lavoro per adempiere a questa norma e a quali sanzioni incorre in caso di non ottemperanza?

Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro, sia pubblici che privati, dovranno predisporre una procedura scritta (policy interne) con cui definire le modalità di controllo ed individuare i soggetti autorizzati alla loro effettuazione.

La verifica del Green Pass dovrà essere compiuta tramite l’App “Verifica C19” predisposta dal Governo, da un soggetto incaricato con atto di delega formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Durante il controllo potrà essere richiesto all’intestatario del Green Pass di verificare la sua identità personale (mediante esibizione di un documento di identità), ma resta rigorosamente vietato raccogliere e conservare dati durante tale verifica.

L’attività di controllo potrà essere svolta in modo casuale (c.d. modalità “a campione”) senza obbligo di necessaria verifica giornaliera e generalizzata su tutti lavoratori ed, ove possibile, sarà eseguito al momento dell’accesso nel luogo di lavoro da parte dei lavoratori.

Le Aziende che non dovessero ottemperare ai suddetti obblighi, oltre ad esporsi alle conseguenze civili e penali connesse alla violazione della normativa sulla tutela della sicurezza e integrità psicofisica dei dipendenti, andranno incontro a sanzioni amministrative 400 a 1.000 euro; sanzioni soggette a raddoppiarsi in caso di reiterazione.

Infine, il datore di lavoro che dovesse accertare la presenza al lavoro di un dipendente sprovvisto di Green Pass (e quindi l’ingresso illegittimo nel luogo di lavoro) oltre a dare comunicazione al Prefetto dell’assenza della certificazione, segnando ora, data e luogo del rilevamento, potrà esercitare il potere disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente al fine dell’irrogazione della relativa sanzione.

Ringraziamo Stefano Sparpaglione per tutte le informazioni e i chiarimenti forniti in merito a questo nuovo obbligo per imprese, lavoratori e professionisti.

 

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